Legge
11 Luglio 2003, n. 170
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge
di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la
mobilita'
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di
incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di
potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le
iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario,
di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione
scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di
"Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti" e, a decorrere dall'anno 2003 e' ripartito tra gli
atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del
programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea
specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi,
delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e
ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle
attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n.
341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed
internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c).
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'
1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli
studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti
obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il
monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti
agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi
acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro
informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi
del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche
esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti
in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo
degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di
alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.
Art. 2.
Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca
1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' inserito il seguente:
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su
fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di
cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da
contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite
assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di
finanziamento ordinario delle universita".
Art. 3.
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per
l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme
in materia di abilitazione professionale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma,
del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria
di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1°
novembre 1993, nonche' una sessione straordinaria di esami di Stato per
l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi
decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione
professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le
professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo
l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328.
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami
di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo
professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta
sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere
a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di
"dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e
del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita", in luogo del titolo di "psicologo
iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attivita' professionali che formano
oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel
modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo
delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a
facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e
la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per
l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle
risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie
e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di
attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del
rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita'
psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e
standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e
alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio
delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto,
nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale
e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit
neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi
diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico
familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle
attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio,
di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita'
psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione
di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato.
Art. 3-bis.
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e
il Consiglio universitario nazionale
1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita'
operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di
attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica
universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e'
prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo
Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il
rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro
il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti
gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea
specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491, nonche' a tutti gli studenti iscritti ai corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi
componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono
presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli
eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato
ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale
non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea
specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea
stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.